IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Sciogliendo la riserva che precede; Visto l'atto di pignoramento notificato in data 25 settembre 1992 con il quale la soc. Finumbra Farm ha inteso sottoporre ad espropriazione le somme "dovute e debende dalla Cassa di risparmio di Foligno servizio tesoreria alla U.S.L. n. 4 Valle Umbra Nord"; Vista la dichiarazione del terzo dalla quale emerge che la Cassa di risparmio di Foligno svolge attivita' di tesoreria della U.S.L. n. 4; Considerato: che, come chiarito dalla Corte di cassazione (v. sentenza 4 dicembre 1987, n. 9027), la esigibilita' del credito non e' condizione della pignorabilita' poiche' oggetto della espropriazione forzata ben possono essere crediti futuri dei quali e' prospettabile la sussistenza; che, ancorche' non risultano depositate al momento, e' plausibile che in un futuro puo' o meno prossimo presso la Cassa di risparmio di Foligno saranno depositate somme delle quali la stessa risultera' debitrice della U.S.L. Valle Umbra Nord; che la dichiarazione resa dal terzo non puo' considerarsi negativa al fine per cui e' la procedura presente; che il dettato del d.l. 18 settembre 1992, n. 380, art. 18, quinto comma, prevede una limitazione alla pignorabilita' delle somme dovute dalle U.S.L. escludendo quelle corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato ed ai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari; Assegna al creditore procedente le somme, anche future, delle quali la U.L.S.S. Valle Umbra Nord sia creditrice della Cassa di risparmio di Foligno, ordinando a questa ultima di provvedere di conseguenza, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 18, quinto comma, del d.l. 18 settembre 1992, n. 382; Considerato inoltre che detta norma di legge, particolarmente nella parte in cui estende la impignorabilita' alle somme delle U.L.S.S. non essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, appare di dubbia costituzionalita': alla luce del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e di quello di solidarieta' sociale sancito dall'art. 4, secondo comma, che devono ritenersi non consentire di far gravare lo stato di difficolta' finanziario delle pubbliche amministrazioni in via esclusiva su terzi e comunque indiscriminatamente e contingentemente proprio su coloro che alle medesime amministrazioni hanno fornito servizi e prestazioni e che, quindi, vantano pregressi crediti esigibili; alla luce del principio costituzionale che sancisce il diritto alla effettivita' della tutela giudiziaria, che ricomprende quello a vedere soddisfatti i diritti sanciti da sentenze o provvedimenti giurisdizionali esecutivi; alla luce del principio di liberta' di iniziativa economica che detta norma sembra irragionevolmente comprimere, di fatto precludendo la realizzazione del risultato dell'attivita' economica; che la questione di costituzionalita' appare rilevante nel presente giudizio venendo il dettato della norma stessa ad incidere sulla estensione del diritto all'esecuzione e, quindi, sulla portata dell'emanando provvedimento giurisdizionale;