IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Visto l'atto di pignoramento notificato in data 25 settembre  1992
 con   il  quale  la  soc.  Finumbra  Farm  ha  inteso  sottoporre  ad
 espropriazione le somme "dovute e debende dalla Cassa di risparmio di
 Foligno servizio tesoreria alla U.S.L. n. 4 Valle Umbra Nord";
    Vista la dichiarazione del terzo dalla quale emerge che  la  Cassa
 di risparmio di Foligno svolge attivita' di tesoreria della U.S.L. n.
 4;
    Considerato:
      che,  come  chiarito  dalla  Corte  di cassazione (v. sentenza 4
 dicembre  1987,  n.  9027),  la  esigibilita'  del  credito  non   e'
 condizione  della pignorabilita' poiche' oggetto della espropriazione
 forzata ben possono essere crediti futuri dei quali e'  prospettabile
 la sussistenza;
      che,   ancorche'   non   risultano  depositate  al  momento,  e'
 plausibile che in un futuro puo' o meno prossimo presso la  Cassa  di
 risparmio  di  Foligno saranno depositate somme delle quali la stessa
 risultera' debitrice della U.S.L. Valle Umbra Nord;
      che la  dichiarazione  resa  dal  terzo  non  puo'  considerarsi
 negativa al fine per cui e' la procedura presente;
      che  il  dettato  del  d.l. 18 settembre 1992, n. 380, art. 18,
 quinto comma, prevede una limitazione alla pignorabilita' delle somme
 dovute dalle U.S.L. escludendo quelle corrispondenti agli stipendi  e
 alle   competenze   comunque  spettanti  al  personale  dipendente  o
 convenzionato ed ai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
 dell'erogazione dei servizi sanitari;
    Assegna al creditore procedente  le  somme,  anche  future,  delle
 quali  la  U.L.S.S.  Valle  Umbra  Nord sia creditrice della Cassa di
 risparmio di Foligno, ordinando a  questa  ultima  di  provvedere  di
 conseguenza,  nei  limiti  di  quanto  stabilito dall'art. 18, quinto
 comma, del d.l. 18 settembre 1992, n. 382;
    Considerato inoltre che  detta  norma  di  legge,  particolarmente
 nella  parte  in  cui  estende  la  impignorabilita' alle somme delle
 U.L.S.S. non essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari,
 appare di dubbia costituzionalita':
      alla luce del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
 Costituzione e di quello di solidarieta' sociale sancito dall'art. 4,
 secondo comma, che devono ritenersi non consentire di far gravare  lo
 stato  di  difficolta' finanziario delle pubbliche amministrazioni in
 via   esclusiva   su   terzi   e   comunque   indiscriminatamente   e
 contingentemente  proprio su coloro che alle medesime amministrazioni
 hanno  fornito servizi e prestazioni e che, quindi, vantano pregressi
 crediti esigibili;
      alla luce del principio costituzionale che sancisce  il  diritto
 alla  effettivita' della tutela giudiziaria, che ricomprende quello a
 vedere soddisfatti i diritti  sanciti  da  sentenze  o  provvedimenti
 giurisdizionali esecutivi;
      alla  luce del principio di liberta' di iniziativa economica che
 detta norma sembra irragionevolmente comprimere, di fatto precludendo
 la realizzazione del risultato dell'attivita' economica;
      che la  questione  di  costituzionalita'  appare  rilevante  nel
 presente  giudizio  venendo il dettato della norma stessa ad incidere
 sulla estensione del diritto all'esecuzione e, quindi, sulla  portata
 dell'emanando provvedimento giurisdizionale;